CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE

ODG

  1. Piano Particolareggiato di iniziativa privata comparto “PPB1” in Zona D4 del P.R.G. – Via A. Moro - proprietà Monzani Luciano e Roberto – Approvazione.
  2. Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata “Comparto Ex Euroboiler” - in variante al P.R.G. – Adozione.
  3. Regolamento per la gestione del servizio nido d’infanzia comunale di Bomporto.
  4. Convenzione tra i  Comuni di Bomporto, Finale Emilia e  Ravarino per la costituzione di un ufficio unico di segreteria. Revoca. -  Approvazione nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Bomporto, di Finale Emilia e di Nonantola. Provvedimenti
  5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Il Popolo della libertà – Lega Nord Padania” in data 6.3.2010 prot. 2970 avente ad oggetto “trasporto scuole medie S. Prospero”.
  6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Per Bomporto solidarietà e progresso” in data 31.3.2010 prot. 4071 avente ad oggetto “Fiera di S. Martino”.
  7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Per Bomporto solidarietà e progresso” in data 31.3.2010 prot. 4072 avente ad oggetto “Piazza Roma”.
  8. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Per Bomporto solidarietà e progresso” in data 14.4.2010 prot. 4590 in merito alla questione della Tariffa d’igiene ambientale (TIA).

Andiamo velocemente a commentare i punti salienti di questo consiglio. Iniziamo dal punto 7. A Bomporto dopo la ristrutturazione della pavimentazione di Piazza Roma, si sono formati dopo pochi mesi problemi alla stabilità e resistenza con danneggiamenti seri alle pietre posate (vicenda già nota ai cittadini). Ciò che emerso dalla risposta del sindaco alla interrogaizone è che l'ammnistrazione comunale è riuscita a rivalersi nei confronti dei fornitori committenti impegnanodoli a dover sistemare tutto quanto (sostituzione e posa delle pietre rotte o malposate) a loro spese senza dover sostenere ulteriori costi oltre quelli già sostenuti da parte del comune a suo tempo. Una buona notizia per le nostre casse. Staremo a vedere come andrà a finire.

Passiamo al punto 8, che riguarda l'annosa questione della TIA (tariffa igiene ambientale) e la sentenza della corte costituzionale. L'interrogazione fatta dallo stesso capogruppo di maggioranza è stata fatta per fare un po' di chiarezza sull'argomento e ma sopratutto per giustificare azioni in divenire da parte della amministrazione, sviluppi che non si può certo dire,saranno favorevoli alla collettività. Peccato che si sono poi dimenticati di farlo anche nei confronti, appunto della cittadinanza. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009 ha definitivamente chiarito che la TIA è un tributo e come tale non assoggettabile ad IVA. I cittadini contribuenti avrebbero diritto alla restituzione dell’IVA pagata.La sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, seppur autorevolissima, putroppo non costituisce norma legislativa e, di fatto, non è stato abrogato quando disposto dal DPR 633/1972 – tabella A – parte III – n. 127 sexiesdecies. Quindi per i rimborsi mancherebbero i devreti attuativi del legislatore, cioè il governo+parlamento.

D'altra parte in precedenza Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 05/02/2003 e n. 250/E del 17/06/2008 e la circolare n. 111/E del 21 maggio 1999 si erano espresse in merito e avevano ribadito che la Tariffa deve essere assoggettata all’IVA, con l’aliquota agevolata del 10%. Si consideri, inoltre, che in base alle disposizioni richiamate nella presente, l’IVA non è una entrata in quanto nella stessa misura viene riversata all’Erario e non sono state ancora comunicate disposizioni in merito alle modalità con cui gli eventuali rimborsi saranno regolati con l’Amministrazione Finanziaria.Come venuto fuori dal dibattito  in consiglio (non molto chiaro e confusionario), se si riconoscesse definitivamente a quest’ultima la natura tributaria e non come prima tariffa, venendo a meno questo 10% di gettito per il comune, che invece dovrebbe corrispondere regolarmente al gestore dei rifiuti (HERA) e di conseguenza all'erario, l'amministrazione sarebbe costretta (loro dichiarazione) ad aumentare del 10% secca la TIA, almeno per coprire il mancato gettito per il 2009 e 2010. Questo aumento (e questo non è stato detto) deriverebbe dall’addizionale ex ECA (ripescata dal comma 39, art. 3, della Legge n. 549/95 e regolata dal DM 2 maggio 1996 che definisce le modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla TARSU) che sarebbe reintrodotta ed è proprio pari al 10% del tributo.Però la cosa importante e che resta da chiarire, sarebbero la modalità e i tempi di applicazione dell’addizionale ex ECA alla TIA, se si riconoscesse definitivamente a quest’ultima natura tributaria.Quindi in conclusione, La sentenza della Corte Costituzionale, che esclude l’applicazione dell’IVA dalla TIA, reintrodurrebbe implicitamente l’applicazione dell’addizionale ex ECA. Dunque In attesa di chiarimenti definitivi da parte del legislatore, il Comune o Gestore dei rifiuti (nel nostro caso HERA) non procederà, per il momento, né con i rimborsi IVA né con il recupero dell’addizionale ex ECA.Allo stato attuale ciò che si profila è, zero rimborsi per il cittadino e svanirebbe la possibilità di poter scaricare il 10% nella dichiarazione dei redditi per aziende e liberi professionisti.

Degno di nota infine anche il punto 3 che riguarda anche la modifica del regolamento per la formazione delle graduatorie per accedere ai posti disponibili agli asili nidi per l'anno 2010/2011. Sostanzialmente viene agevolata un po' di piu la famiglia con entrambi i coniugi che lavorano. Per i dettagli siete invitati a collegarvi sul sito del comune o visionare direttamente il nuovo regolamento nell'albo pretorio del comune.

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