Atto di pregiudiziale sulla discussione della delibera Tari del CC svoltosi in data 27-02-18

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Richiesta di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del Consiglio Comunale (argomento delibera TARI)


- Visto l’art. 26 comma 2 dello statuto;
- Visto l’art. 8 del D.P.R 158/1999 che recita:
“Art. 8.Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22
del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla
preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente
verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”.
- Vista la sentenza del TAR di Napoli n. 3374 del 25/06/2015;
- Vista la sentenza n. 1 del 04/01/2017del TAR del Lazio;
- Vist la sentenza del TAR di Lecce n. 352/2017;
- Ritenuto illegittimo il contenuto della delibera riguardante le tariffe TARI, in quanto
mancante del P.E.F. approvato come riportato al costatato che “l’articolo 8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione alla parte fissa e a quella variabile di tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;
• con separati atti deliberativi saranno approvati il piano finanziario del servizio rifiuti e conseguentemente il
piano tariffario della Tariffa corrispettiva puntuale per l’annualità 2018”
Ritenuto che quando si tratta di corrispettivo a tariffa puntuale ci si riferisce ad una tariffa
che deve essere riconosciuta al gestore dei servizi che nel nostro caso è un soggetto
privato. Non avendo i dati previsti dalla legge per l’attribuzione del corrispettivo a tariffa
puntuale si può ragionevolmente pensare che si verificheranno delle discrepanze fra i
servizi erogati ed il loro effettivo valore arrivando finanche ad un ipotetico danno erariale
(anche il comune paga la TARI).

CHIEDE:

che si rispetti la legge dello Stato, rinviando la delibera in questione al momento in cui vi
siano tutti gli atti previsti, che gli stessi siano allegati quali parti integranti della delibera.

Bomporto 27/02/18

I Consiglieri:
Francesco Piro
Tiziana Cipriani
William Grosoli.

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