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Questione TIA: un po' di chiarezza

TIA cos'è: (tariffa di igiene ambientale). L'argomento è stato trattato, con un po' di confusione, nell'ultimo consiglio comunale del 22 aprile.
La sentenza della Corte Costituzionale e il rimborso IVA.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009 ha definitivamente chiarito che la TIA è un tributo e come tale non assoggettabile ad IVA.
I contribuenti hanno dunque diritto alla restituzione dell’IVA pagata?
Il Comune sta approfondendo la questione ma non ha ancora dato informative esaustive ai cittadini che non capiscono. Ci pensiamo noi per ora, promettendovi di tenervi aggiornati nel caso di nuovi chiarimenti in materia.

Entriamo nello specifico:
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, seppur autorevolissima, putroppo non costituisce norma legislativa e, di fatto, non è stato abrogato quando disposto dal DPR 633/1972 – tabella A – parte
III – n. 127 sexiesdecies.
- Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 05/02/2003 e n. 250/E del 17/06/2008 e la circolare n. 111/E del 21 maggio 1999 si erano espresse in merito e avevano ribadito che la Tariffa deve essere assoggettata all’IVA, con l’aliquota agevolata del 10%.
- Si consideri, inoltre, che in base alle disposizioni richiamate nella presente, l’IVA non è una entrata in quanto nella stessa misura viene riversata all’Erario e non sono state ancora comunicate disposizioni in merito alle modalità con cui gli eventuali rimborsi saranno regolati con l’Amministrazione Finanziaria.
- Da ultimo, ma non meno importante, resta da chiarire la modalità di applicazione dell’addizionale ex ECA alla TIA, se si riconoscesse definitivamente a quest’ultima natura tributaria. L’addizionale ex ECA (ripescata dal comma 39, art. 3, della Legge n. 549/95 e regolata dal DM 2 maggio 1996 che definisce le modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla TARSU) è pari al 10% del tributo, guarda a caso.

La sentenza della Corte Costituzionale, che esclude l’applicazione dell’IVA dalla TIA, reintroduce implicitamente l’applicazione dell’addizionale ex ECA.
Tutti i Comuni, come per altro altri Enti Locali, stanno attendendo che il egislatore intervenga in materia con un chiarimento sia per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA alla tariffa rifiuti sia per quanto riguarda la legittimità degli “atteggiamenti fiscali” adottati sinora.
Si rende noto che inoltre è all’esame della Commissione Bilancio del Senato un emendamento al disegno di legge di conversione del DL n. 135/2009, che propone, partendo dal presupposto che la TIA ha natura tributaria, il riconoscimento dell’applicabilità dell’addizionale ex ECA nella misura del 10% e prevede una compensazione automatica tra i due tributi.
In attesa di chiarimenti definitivi da parte del legislatore, il Comune o Gestore dei rifiuti (nel nostro caso HERA) non procederà, per il momento, né con i rimborsi IVA né con il recupero dell’addizionale ex ECA.

Questo naturalmente non impedisce però al cittadino di inoltrare richiesta di rimborso (scaricabile) del 10% dell iva fin'ora impropriamente pagata nelle bollette dal 2006 al 2009 (gestore HERA), in attesa dei tanto attesi provvedimenti legislativi a cura del governo.